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Il contributo si sofferma sulla pronuncia della Cassazione civile, sez. lav., del 14 luglio 2020 n. 14968, che ha riconosciuto la legittimità del licenziamento della lavoratrice ricorrente la quale aveva percepito somme non dovute a titolo di anticipazione del TFR. La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza oggetto di gravame muovendo dagli esiti dell’accertamento di merito operato dalla Corte d’Appello. Nello specifico, risultava accertata non solo l’indebita corresponsione delle somme anticipate, ma anche la mala fede della lavoratrice che, date le sue specifiche competenze professionali, era in grado di comprendere l’irregolarità della prestazione e aveva omesso di segnalarla ai suoi superiori. Nella decisione in commento, i giudici di legittimità hanno ribadito che l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. – norma cd. elastica – impone accertamenti di fatto che non possono che essere operati dal giudice di merito e possono essere oggetto di censura in sede di legittimità soltanto nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto nella norma generale.