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Nel caso in cui un lavoratore abbia stipulato con lo stesso datore di lavoro più contratti di lavoro, il periodo minimo di riposo giornaliero si applica ai contratti considerati nel loro insieme e non a ciascuno dei contratti considerato separatamente. Lo ha afferma la sentenza Academia de Studii Economice din Bucureştiche del 17 marzo 2021, nella causa C-585/19 che ha offerto alla Corte di Giustizia Ue la possibilità di chiarire, per la prima volta, l’interpretazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/88 sull’orario di lavoro che sono applicate in modo differenziato nei diversi Stati membri. In particolare, gli aspetti esaminati riguardano l’applicabilità dei limiti alla durata della giornata e della settimana lavorativa imposti dalla direttiva 2003/88 al caso in cui un lavoratore abbia sottoscritto una pluralità di contratti con lo stesso datore di lavoro, laddove il dubbio era se tali limiti dovessero essere applicati «per contratto», comportando tale ipotesi la necessità di valutare per ogni singolo contratto di lavoro l’eventuale superamento dei limiti.