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Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente a oggetto un comportamento di mobbing nei confronti di un ufficiale dell’Esercito, trattandosi di controversia attinente al pubblico impiego di personale non contrattualizzato, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. e all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001. In tale ipotesi la giurisdizione si estende anche alla cognizione delle azioni inerenti il risarcimento del danno derivante dal cosiddetto mobbing, a condizione che l’azione proposta possa qualificarsi in termini di responsabilità contrattuale per violazione dell’obbligo di garanzia imposto dall’art. 2087 c.c. (nel caso di comportamenti vessatori adottati nell’esercizio del potere di supremazia gerarchica posto a regolazione dello svolgimento del rapporto di lavoro e da ricondurre specificamente al rapporto di servizio (T.A.R. Lombardia, sez. III, sentenza 13 gennaio 2021, n. 97).