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La materia delle progressioni economiche è rimessa dal legislatore alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, con la precisazione che il contratto integrativo (CCI) deve, in materia di classificazione e progressione del personale, rispettare i limiti stabiliti dal CCNL. I criteri di valutazione e di selezione dei lavoratori meritevoli a conseguire la posizione economica superiore possono essere fondati sull’anzianità specifica maturata esclusivamente presso l’Ente di appartenenza, restando irrilevante il servizio antecedentemente prestato presso enti, anche se del medesimo Comparto (Tribunale di Bologna, Sez. lav., sentenza 29 giugno 2021, n. 491).