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In applicazione dei criteri e dei principi stabiliti dalla sentenza della CGUE del 16 luglio 2020, causa C 658/18, secondo il Tribunale di Vicenza (sentenza 16 dicembre 2020) il giudice onorario di tribunale che effettui prestazioni reali ed effettive, non marginali né accessorie per le quali percepisca indennità aventi carattere remunerativo, è un lavoratore. Al fine di individuare il trattamento economico dovuto, il magistrato ordinario nel periodo tra la fine del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità, è lavoratore comparabile secondo la normativa europea. Le proroghe dell’incarico dei GOT stabilite per legge costituiscono abuso del rapporto del rapporto di lavoro a tempo determinato.