Il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, di cui all’art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, si applica ai crediti lavorativi dei dipendenti privati di enti pubblici non economici e ai rapporti di lavoro di natura privatistica alle dipendenze delle PP.AA. Oltre ai crediti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, il divieto di cumulo si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva. Tanto stabilisce la Suprema Corte, Sez. lav., con la sentenza del 2 luglio 2020, n. 13624.