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Il procedimento disciplinare, infatti, si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall’ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto, ai sensi dell’art. 1392, comma 4, del Codice dell’Ordinamento Militare. A ovviare l’estinzione del procedimento disciplinare è, tuttavia, sufficiente l’adozione di un atto procedimentale di carattere interno, dal quale si possa inequivocabilmente desumere la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso. Il principio di alternatività, tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Capo dello Stato, comporta l’inammissibilità del ricorso straordinario proposto per illegittimità derivata di un atto presupposto gravato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale. Nel caso in cui l’atto presupponente sia impugnato con ricorso giurisdizionale, a fronte di un ricorso straordinario già promosso avverso l’atto presupposto, il ricorso giurisdizionale dovrà essere dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo. Se invece l’atto successivo è impugnato in sede straordinaria, a fronte di un ricorso giurisdizionale già promosso avverso l’atto presupposto, il ricorso straordinario sarà inammissibile per violazione del principio di alternatività (T.A.R. Lazio, sez. I Bis, 3 marzo 2021, n. 2593).