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È ammesso l’accesso parziale a una delle professioni che rientrano nel meccanismo di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, tra le quali figurano talune professioni sanitarie. Lo afferma la sentenza 25 febbraio 2021, C-940/19 con cui la Corte Ue interpreta la nozione di accesso parziale introdotta dal legislatore europeo, nell’ambito del sistema Ue di riconoscimento reciproco delle qualifiche, proprio al fine di gestire le diverse sottocategorie e specialità presenti all’interno di varie professioni. Grazie alla causa C-940/19 riguardante la professione di odontoiatra e la sottocategoria degli igienisti dentali i giudici europei hanno chiarito che, in via di principio, un igienista dentale qualificato che voglia esercitare in un altro Stato membro è autorizzato a farlo anche se non è odontoiatra.