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Con la sentenza n. 19 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui, fra i diversi requisiti necessari per l’ottenimento del reddito di cittadinanza, richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poiché tale provvidenza non è una semplice misura di contrasto alla povertà ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale e, dunque, il suo orizzonte temporale non è di breve periodo, cosicché la titolarità del diritto di soggiornare stabilmente in Italia non è un requisito privo di collegamento con la ragion d’essere del beneficio previsto.