Il Tribunale di Bologna, con la sentenza 27 maggio 2021, n. 345, ritiene che la mancata valorizzazione del servizio prestato prima dell’assunzione a tempo indeterminato di un ricercatore ai fini giuridici ed economici non violi il principio di non discriminazione, poiché, in base alla clausola 1 e 4, punto I, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, sussiste una ragione oggettiva per ritenere una diversità della posizione lavorativa, dell’esperienza e della preparazione professionale dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quella dei lavoratori a tempo indeterminato. La sentenza non è condivisibile per tre ordini di ragioni: in primo luogo per i ricercatori si può ritenere una sostanziale sovrapponibilità delle mansioni nelle due forme contrattuali; in secondo luogo, l’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 127/2003, introduce un limite percentuale nell’utilizzo del contratto a termine; infine, si determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ad altre aree professionali.