
Il giudizio medico legale afferente alle domande di riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio e di equo indennizzo si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale, che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi un’irragionevolezza manifesta o un palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale. Le valutazioni del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio si dimostrano, per l’effetto, insindacabili ove adeguatamente motivate e, soprattutto, coerenti con le circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento, sicchè il giudizio del Comitato di Verifica, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile in sede giurisdizionale per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione delle regole procedurali (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. III, sentenza 28 ottobre 2021, n. 1552).