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Con ordinanza 28 luglio 2021, il Tribunale di Roma, Sez. lav., ha chiarito che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fino a eventuale revisione del giudizio di idoneità o cessazione delle limitazioni, non costituisce un provvedimento disciplinare per il rifiuto di sottoporsi al vaccino da parte del lavoratore impiegato in attività per le quali non sussiste l’obbligo della vaccinazione. Al contrario, è un legittimo provvedimento che il datore di lavoro può adottare, nel caso in cui (i) il medico competente abbia rilevato delle limitazioni nell’esecuzione della prestazione lavorativa e (ii) non ci siano altre attività da poter assegnare al lavoratore.