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Con sentenza 12 dicembre 2020, il Tribunale di Messina, sez. lav., ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. di un’infermeria che contestava l’obbligo di vaccinazione antinfluenzale previsto dal decreto della Regione Sicilia per tutto il personale sanitario, prevedendo che, in caso di rifiuto, il lavoratore sarebbe stato considerato inidoneo temporaneamente alla mansione. Il Giudice del lavoro rilevava che la normativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19 non aveva introdotto alcun obbligo vaccinale per il personale sanitario. Allo stesso modo, questa normativa non aveva previsto l’inidoneità alla mansione in caso di mancata vaccinazione. Inoltre, chiariva che il legislatore regionale non aveva competenza a legiferare in materia di obbligo vaccinale. Il Giudice del lavoro disponeva quindi la disapplicazione del decreto della Regione Sicilia.