![](https://www.specialistilegali.it/wp-content/uploads/2020/02/foto-blog-2.png)
Il Tribunale di Pavia con la sentenza n. 87 del 27 maggio 2020 esclude che il creditore sociale debba escutere il patrimonio sociale, a richiesta del trasgressore, in caso di cartelle di pagamento contenenti importi a titolo di sanzioni amministrative, poiché la solidarietà funzionale della società è speciale rispetto a quella prevista dall’art. 2304 c.c. La posizione assunta dal tribunale di Pavia non è tuttavia condivisibile per due ordini di ragioni: in primo luogo, la norma codicistica non prevede nessuna distinzione tra violazioni tributarie e amministrative; in secondo luogo, sul presupposto che la cartella di pagamento è un atto esecutivo, il beneficio della preventiva escussione può essere opposto già in sede di impugnazione della cartella, in quanto l’iscrizione a ruolo avvenuta senza il preventivo tentativo di incasso è illegittima e determina un vizio proprio della cartella stessa, di cui determina la nullità. Ciò perché se il contribuente dovesse attendere la successiva fase dell’esecuzione, sarebbe sprovvisto di tutela*.