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Nel caso di impossibilità sopravvenuta ex art. 1464 c.c. per stato di detenzione del lavoratore va esclusa l’operatività dell’obbligo di repéchage in quanto, a differenza di quanto accade nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vi è un fatto oggettivo, estraneo alla volontà del datore di lavoro e non riconducibile alle sue scelte imprenditoriali, che incide sulla organizzazione aziendale comportandone, di per sé una modificazione connessa alla incapacità totale di usufruire -per la imprevedibilità della durata della sospensione- di ogni prestazione lavorativa di quel determinato dipendente, con conseguente impossibilità di ipotizzare ogni ricollocamento alternativo e/o parziale (Cass. civ., sez. Lav., 10 marzo 2021, n. 6714).