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Il contributo descrive una recente pronuncia del Tribunale di Monza, Sez. lav., 8 aprile 2021 nella quale, decidendo dell’impugnazione proposta da una lavoratrice per violazione dei criteri di scelta all’interno di un licenziamento collettivo, il giudice ritorna sul discusso tema della forma dell’atto di impugnazione stragiudiziale di licenziamento, rivedendo un proprio precedente orientamento e ritenendo valida la trasmissione a mezzo Pec di una riproduzione digitalizzata di documento sottoscritto a mano dal lavoratore, senza con ciò richiedere la firma digitale, mezzo di autenticazione tipico del documento informatico. La decisione è condivisibile in quanto la versione digitalizzata di una lettera di impugnazione firmata a mano (atto personale del lavoratore), ove non sia contestata o disconosciuta, è più che sufficiente a integrare il requisito della riferibilità alla persona da cui proviene di cui all’art. 2702 c.c.