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Il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in composizione collegiale, con il decreto del 26 luglio 2021 respingendo il reclamo presentato da un dirigente chimico, avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di tutela cautelare, ritiene che il dirigente medico e sanitario, ai sensi dell’art. 5-bis del D.L. n. 162/2019, nella formulazione introdotta con la legge di conversione n. 126/2020 (vigente dal 14 ottobre 2020), non è titolare di un diritto soggettivo a permanere in servizio, anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. Per il collegio, nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione gode, in ordine alla decisione se accettare o meno la richiesta di mantenimento in servizio del dirigente, di ampio potere discrezionale, e al Giudice Ordinario non è, pertanto, consentito, sostituirsi alla stessa, con una propria valutazione e determinazione giudiziale.