Pronunciandosi su un caso “francese” (Corte EDU, 24 agosto 2021, n. 41950/21) in cui si discuteva della legittimità della normativa interna che impone agli impiegati pubblici e, segnatamente, ai vigili del fuoco ricorrenti, l’obbligo della vaccinazione contro il Covid-19, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha respinto la richiesta di applicazione di misure ad interim (art. 39, Reg. esec.), ritenendo che non vi fosse alcun fumus di violazione delle norme convenzionali evocate (artt. 2 ed 8, che tutelano come è noto il diritto alla vita ed il diritto alla vita privata e familiare). Il caso era stato originato, come ricordato, da una richiesta di “sospensiva” (ossia, di adozione di misure “ad interim” ex art. 39 Reg. esec. CEDU), dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19 proposta da 672 pompieri francesi, obbligo imposto dalla legge francese n. 2021-1040 del 5 agosto 2021. Secondo i vigili del fuoco quella legge violava i loro diritti (quello alla vita, e quello al rispetto della vita privata e familiare), e, pertanto gli stessi, avevano chiesto alla Corte di Strasburgo di imporre alla Francia una serie di misure urgenti: “sospendere l’obbligo vaccinale” o in alternativa “di sospendere l’impossibilità di lavorare per chi non è vaccinato” oppure “di non sospendere il pagamento del salario per i non vaccinati”. Di contrario avviso la Corte EDU. Secondo i Giudici dei diritti umani, infatti non vi erano le condizioni per accogliere la richiesta delle misure urgenti, in quanto la situazione dei vigili del fuoco non ricadeva tra i casi che richiedono un’azione immediata. I vigili del fuoco, ma anche i lavoratori sanitari, i militari e “caregivers”, dovranno dunque mettersi in regola con le vaccinazioni entro e non oltre il 15 settembre p.v., a meno che non vogliano essere sospesi e probabilmente licenziati (CEDU, Comunicato 25 agosto 2021).